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Gli Italiani che vogliano nei porti od altrove fabbricare o aprire case, magazzini, chiese, ospedali o cimiteri, potranno fare contratti per i terreni o per le costruzioni a loro gradimento, ai prezzi ordinari del luogo, con equita' e senza esazioni da qualunque delle due Parti.

Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-05-24;4406~art12 · fonte del testo

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