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[1]Le navi italiane possono trafficare nei porti seguenti: Canton - Swatow - Amoy - Fooehow - Ningpo - Changai - Nankin - Chinkiang e Kankon sul fiume Yanytze - Chefoo - Tien-tsin - Niuchuan - Tamsui e Taïwanfoo nell'isola Formosa - e Kiungehow nell'isola di Kainan.

[2]Gli Italiani possono in questi porti far commercio con chicchessia, entrare ed uscire con le proprie navi e merci, costrurre ed affittare case, prendere a censo terre, ed edificare chiese, ospedali e cimiteri.

Testo in vigore dal 22 giugno 1868 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-05-24;4406~art11 · fonte del testo

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