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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Al comune di Randazzo e' data facolta' di eccedere con i centesimi addizionali ai tributi diretti, per gli anni dal 1888 al 1891 inclusivi, il limite medio raggiunto con i centesimi stessi nel triennio 1884-86, per la somma annualmente necessaria per provvedere al pagamento dell'annua quota di rimborso per un prestito di lire 175,000 da contrarsi con la Cassa di soccorso per le opere pubbliche di Sicilia, e destinato, insieme ad altre somme delle quali potra' disporre il comune, alla esecuzione dei lavori di condottura dell'acqua potabile in quell'abitato.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, li 15 luglio 1888.
[9]UMBERTO.
[10]Crispi.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 27 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
