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[1]Le quote di concorso saranno accertate e liquidate, su proposta delle Commissioni provinciali, dalla Commissione centrale istituita dall'art. 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A, secondo il procedimento e colle facolta' di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge stessa.
[2]Alla Commissione centrale predetta viene aggiunto un altro rappresentante del Ministero dell'interno e un altro del Ministero delle finanze.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 24 marzo 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giolitti. Orlando.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 1 aprile 1907 al 16 dicembre 2009
