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[1]Sara' corrisposta dallo Stato per gli anni 1907 e 1908 favore dei Comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna, in quanto non possano provvedere al pareggio dei loro bilanci, senza aumentare la sovraimposta e senza imporre nuove tasse, una quota di concorso ragguagliata all'effettiva diminuzione dei proventi determinata per tali Comuni dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo 3° della legge 15 luglio 1906, n. 383. 1 2
[2]La somma occorrente sara' stanziata in apposito articolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1908, n. 442
1La L. 9 luglio 1908, n. 442 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il concorso governativo previsto nell'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sara' corrisposto ai Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per gli anni 1909 e 1910, limitatamente alla meta' del suo ammontare, da accertarsi e da liquidarsi con le norme stabilite negli articoli 5 e 6 della succitata legge".
L. 30 dicembre 1910, n. 901
2La L. 30 dicembre 1910, n. 901 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il concorso governativo, previsto dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sara' corrisposto ai Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per l'anno 1911, limitatamente alla meta' del suo ammontare, in conformita' di quanto e' disposto dall'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442".
Testo in vigore dal 24 gennaio 1911 al 26 giugno 1912
