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[1]La maggiore spesa occorrente per l'esecuzione della presente legge andra' in aumento alla dotazione del bilancio del Ministero dell'interno per quanto riguarda le spese per il mobilio delle Prefetture e Sottoprefetture, per le spese di pubblica sicurezza a sensi degli articoli 30 e 52 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321, e quelle del casermaggio dei RR. carabinieri; del Ministero di grazia, giustizia e culti per quanto riguarda la spesa per le sedi dei tribunali, delle Corti d'assise delle preture e per l'indennita' d'alloggio ai pretori e del Ministero dell'istruzione pubblica per le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali di cui all'art. 236, n. 12, del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164.
[2]Al Ministero del tesoro e' data facolta' d'introdurre nei bilanci predetti le variazioni necessarie.
Testo in vigore dal 1 aprile 1907 al 16 dicembre 2009
