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[1]I conflitti fra l'autorita' marittima e quella giudiziaria sono deferiti alla cognizione della Corte d'appello nella cui giurisdizione si trova l'autorita' giudiziaria.
[2]I conflitti fra comandanti di porto e fra questi e le autorita' rivestite della competenza di cui all'articolo precedente sono risolti dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
