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Qualora nel contratto di arruolamento o altrimenti sia stato convenuto che una parte dei salari debba essere corrisposta alla famiglia dell'arruolato, i comandanti di porto sono competenti a decidere le relative controversie fra gli aventi diritto a tali assegni e i capitani o gli armatori.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
