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Quando in uno stesso giudizio siano proposte istanze da o contro piu' persone, per determinare la competenza per valore si ha riguardo unicamente alla somma reclamata da e contro ciascuna di dette persone; ma se alcuna delle somme reclamate supera le L. 5000 e l'oggetto della controversia e' inscindibile, tutte le istanze devono essere portate alla cognizione del magistrato ordinario.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
