Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali di porto comandanti di compartimento o di circondario marittimo decidono, nei limiti del rispettivo circondario, le controversie che non eccedano il valore di lire 5000 riguardanti:
- a)i danni dipendenti da urto di navi o di galleggianti, nell'interno dei porti e nelle acque territoriali;
- b)i danni cagionati da navi e da galleggianti nell'ancorarsi od ormeggiarsi e nella esecuzione di qualsiasi altra manovra nei porti e in altri luoghi di ancoraggio;
- c)i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;
- d)i danni cagionati da navi o da galleggianti nei porti e nelle acque territoriali alle reti e agli attrezzi da pesca;
- e)le indennita', mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a navi o a galleggianti pericolanti o naufragati o per il ricupero degli avanzi di essi;
- f)le retribuzioni dovute ai piloti pratici, barcaioli, zavorrai, palombari e ormeggiatori, alle imprese di rimorchio, stivaggio e distivaggio, di fornitura d'acqua per uso di bordo, di riparazione o di manutenzione di navi o di galleggianti, agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco e sbarco delle merci e delle persone o comunque in uso o servizio di navi o di galleggianti;
- g)i salari, gli utili e le rimunerazioni, le indennita' di vitto, le spese di cura e di ritorno al porto di arruolamento, il risarcimento dei danni causati da infrazioni alle norme legislative o contrattuali riguardanti i diritti e le obbligazioni che derivano dall'arruolamento, quando si tratti di controversie fra gli armatori da una parte e le persone dell'equipaggio o loro aventi causa dall'altra.
[2]Le disposizioni del presente articolo comprese sotto le lettere a), b), d) e f) sono applicabili anche alle navi addette a un servizio pubblico e alle navi da guerra dello Stato.
[3]Per le controversie sulle materie menzionate nelle lettere a), c) ed e) le azioni possono essere proposte davanti all'autorita' marittima del luogo dell'avvenimento o di quello del primo approdo.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
