La convenzione di cui all'articolo 3 deve indicare le linee di una gestione organica e funzionale del sistema aeroportuale della capitale di cui all'articolo 2, da parte della societa' concessionaria, che dovra' attenersi a criteri di economicita'. Nella convenzione sono, tra l'altro, determinati:

  • 1)i beni demaniali di cui le amministrazioni statali possono disporre gratuitamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto;
  • 2)l'assunzione, da parte della societa' concessionaria, di tutti i costi di manutenzione del complesso aeroportuale da essa gestito;
  • 3)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1977, N. 985)).
  • 4)i criteri generali per la concessione a terzi delle aree o dei servizi;
  • 5)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1977, N. 985)).
  • 6)((L'accantonamento in apposito fondo, a decorrere dal compimento del primo anno di gestione dopo l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione n. 2820 stipulata in data 26 giugno 1974, degli eventuali utili di esercizio che, dopo le assegnazioni a riserva previste dalla legge, eccedano l'assegnazione di un dividendo annuale non superiore all'8% per cento del capitale sociale. Detto accantonamento dovra' essere destinato ad investimenti nell'ambito del sistema aeroportuale della capitale, sulla base di programmi approvati dall'amministrazione concedente)) L'ammontare dell'accantonamento annuo non potra' superare il 10 per cento degli introiti lordi annuali;
  • 7)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1977, N. 985)).
  • 8)la nomina nel collegio dei sindaci della societa' concessionaria di tre membri designati, rispettivamente, dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per le partecipazioni statali. Presiedera' il collegio il sindaco designato dal Ministro per il tesoro;
  • 9)le modalita' per la riconsegna all'amministrazione statale delle opere e degli impianti fissi al termine della concessione;
  • 10)le ipotesi di decadenza dalla concessione, la procedura della relativa dichiarazione nonche' i criteri e le modalita' per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti fissi;
  • 11)i casi e le forme con cui potra' essere esercitata da parte dell'amministrazione concedente, nel corso del periodo di gestione, la facolta' di risoluzione anticipata del rapporto di concessione, i termini e le modalita' dell'esercizio di detta facolta' nonche' i criteri di determinazione delle indennita' dovute alla concessionaria;
  • 12)la costituzione di un collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie relative alla applicazione delle norme della presente legge e della convenzione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1978

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1973 al 25 gennaio 1978. 160 parole tolte, 73 parole aggiunte in 4 capoversi.

3) tolto: le modalita' di attribuzione alla societa' concessionaria degli eventuali oneri che la pubblica amministrazione dovra' sostenere in conseguenza della revoca delle concessioni di cui all'articolo precedente; aggiunto: NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1977, N. 985.

5) tolto: la predisposizione, a cura della societa' concessionaria, del piano finanziario necessario al completamento degli impianti aeroportuali, ivi compresa l'aerostazione di cui al titolo II della presente legge, e, entro 180 giorni dal collaudo definitivo di detta aerostazione, del piano finanziario necessario alla gestione dell'intero sistema aeroportuale per tutta la durata della concessione; aggiunto: NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1977, N. 985.

6) tolto: la devoluzione al bilancio dello Stato aggiunto: L'accantonamento in apposito fondo, a decorrere dal compimento del primo anno di gestionetolto: , dopo l'entrata in funzione della nuova aerostazione di cui al titolo II della presente legge aggiunto: dopo l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione n. 2820 stipulata in data 26 giugno 1974, degli eventuali utili di eserciziotolto: , al netto dell'accantonamento per innovazioni, ammodernamenti e completamenti, ed eccedenti l'assegnazione di un dividendo annuale determinato in base alle modalita' da stabilirsi nella convenzione e riferito al capitale sociale della societa' concessionaria, aggiunto: che, dopo le assegnazioni a riserva previste dalla legge, tolto: e comunque aggiunto: eccedano l'assegnazione di un dividendo annuale non superiore all'8aggiunto: % per cento del capitale tolto: stesso. aggiunto: sociale. Detto accantonamento dovra' essere destinato ad investimenti nell'ambito del sistema aeroportuale della capitale, sulla base di programmi approvati dall'amministrazione concedente L'ammontare dell'accantonamento annuo non potra' superare il 10 per cento degli introiti lordi annuali;

7) tolto: le modalita' per la determinazione delle innovazioni, degli ammodernamenti e dei completamenti da apportare all'opera nei limiti dell'accantonamento di cui al punto 6) del presente articolo; aggiunto: NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1977, N. 985.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-11-10;755~art5 · fonte del testo

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