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Entro 60 giorni dall'avvenuto collaudo definitivo delle opere di cui all'articolo 7 della presente legge, la societa' concessionaria presentera' all'amministrazione concedente il rendiconto del costo totale delle opere realizzate. Il rendiconto di cui al comma precedente e' approvato, entro 60 giorni dalla sua presentazione, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.

Testo in vigore dal 30 novembre 1973 al 25 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-11-10;755~art13 · fonte del testo

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