Art. 3
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[1]La spesa complessiva annua per il mantenimento di ciascuna delle scuole rurali di cui alla presente legge, e' fissata nella misura di L. 10.957 aumentata della somma corrispondente alla spesa per la corresponsione all'insegnante delle indennita' di cui al precedente articolo.
[2]Per le spese di impianto delle scuole rurali suddette sara' corrisposta all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, la somma di L. 700.000.
[3]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre le conseguenti variazioni nel bilancio del Ministero dell'educazione. nazionale.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a San Rossore, addi' 9 ottobre 1942-XX
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL
[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 26 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
