Art. 1
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[1]All'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta e' affidata, a datare dall'anno scolastico 1941-42 e uno al 31 dicembre 1943-XXII, la gestione delle scuole rurali e dei corsi serali e festivi nella Dalmazia e nei nuovi territori annessi alla provincia di Fiume.
[2]Alla suddetta gestione sono estese in quanto applicabili, le norme del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, e, dalla data di entrata in vigore della legge 1° giugno 1942-XX, n. 675, le norme dell'art. 2 della legge stessa, salve le disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 26 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
