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In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente art. 1, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte delle predette Istituzioni di assistenza e beneficenza alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Testo in vigore dal 20 agosto 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;723~art3 · fonte del testo

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