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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova e' autorizzato a rilasciare delegazioni sulle imposte e sui tributi consigliali a garanzia della fidejussione concessa, fino alla concorrenza di lire 3 milioni e mezzo, sul mutuo che sara' contratto dall'Ente autonomo Magazzini generali di Padova con Istituti speciali di credito agrario.
[8]Tali delegazioni avranno gli stessi privilegi e garanzie stabiliti dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 885, e dal R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, per le delegazioni sulla sovraimposta fondiaria a favore delle Casse di risparmio ordinarie per mutui concessi a Comuni e Provincie.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1932 - Anno XI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Acerbo - Jung
[13]Visto, il Guardasigilli: Francisci.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
