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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le Casse pie di previdenza fra giornalisti e le altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, riconosciute in ente morale, e che abbiano per iscopo l'assistenza e la previdenza fra giornalisti, sono fuse nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani con sede in Roma, istituito con R. decreto 25 marzo 1926, n. 838.
[8]Salvi i diritti acquisiti, in base agli statuti degli enti fusi nell'Istituto nazionale, tanto da coloro che, avendone i titoli, possano essere ammessi, come soci, all'Istituto medesimo, quanto da coloro che ne restino esclusi, i redditi netti provenienti dai patrimoni degli enti stessi dovranno essere utilizzati ai fini generali della previdenza e dell'assistenza dei giornalisti italiani.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1928 - Anno VII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini - Rocco - Martelli.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
