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[1]Il personale di ruolo presso la Reale Accademia dei Lincei potra' essere trasferito a sua domanda nel ruolo del personale della Reale Accademia d'Italia nei limiti dei posti di organico, assumendo quel grado e quelle funzioni che saranno assegnati a ciascuno a criterio insindacabile della Presidenza della Reale Accademia d'Italia.
[2]Qualora l'organico non comprendesse un numero di posti sufficiente al nuovo inquadramento, sara' previamente provveduto all'aumento dei posti di organico in via definitiva o in soprannumero secondo le esigenze dei servizi.
Testo in vigore dal 9 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
