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Gli attuali Soci della Reale Accademia dei Lincei, senza piu' distinzione fra nazionali e corrispondenti, compresi coloro che non potranno essere nominati Accademici d'Italia per l'incompatibilita' di cui all'art. 5, partecipano in qualita' di aggregati alla attivita' culturale della Reale Accademia, prendendo parte alle riunioni scientifiche delle Classi e collaborando alle imprese e alle pubblicazioni dell'Accademia. Ad essi saranno corrisposti i gettoni di presenza, assegni e indennita' per particolari incarichi di cui alla seconda parte del secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926-IV, n. 496.

Testo in vigore dal 9 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-08;755~art7 · fonte del testo

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