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[1]E' riservata al Governo del Re, che provvedera' con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, la scelta delle personalita' cui conferire, all'atto della prima applicazione della presente legge, la nomina per i cinque posti di nuova creazione rispettivamente presso la Classe di lettere e quella delle arti.
[2]Oltre quanto e' stabilito al comma precedente e' analogamente riservata al Governo del Re la scelta delle personalita' cui conferire la nomina per i seggi che risulteranno vacanti presso ognuna delle quattro Classi, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 9 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
