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[1]Nella prima attuazione della presente legge le nomine per i cinque posti di nuova formazione presso la Classe di scienze morali e storiche e presso quella di scienze fisiche, matematiche e naturali, sono riservate al Governo del Re, che provvedera' con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, scegliendo i titolari fra gli attuali Soci nazionali e corrispondenti dei Lincei.
[2]Ugualmente e' deferita al Governo del Re, che provvedera' nei modi di cui al comma precedente, la facolta' di procedere alle nomine per i posti che si renderanno vacanti in seguito, nel gruppo dei cinque seggi aggiunti dalla presente legge a ognuna delle due Classi sopradette, scegliendo i titolari fra attuali Soci nazionali e corrispondenti dei Lincei, fino ad esaurimento del numero di essi.
[3]Quando il Governo del Re non intenda avvalersi della facolta' di cui al comma precedente, le nomine per i seggi che si rendono vacanti nel gruppo dei cinque posti aggiunti alle due classi, saranno fatte con le norme generali.
Testo in vigore dal 9 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
