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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1840, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2422, un nuovo statuto della Reale Accademia d'Italia con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale e col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
[2]Tale statuto stabilira' le disposizioni per le condizioni, i termini e le modalita' relative alla aggregazione dei Soci dei Lincei alla Reale Accademia d'Italia, e ad ogni altra esigenza attinente alla composizione e al funzionamento dell'Accademia stessa, nonche' alla modificazione dell'organico del personale in relazione alle disposizioni di cui al precedente art. 9.
Testo in vigore dal 9 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
