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[1]Per tutto il periodo di tempo indicato nel precedente articolo e' data facolta' al Ministro per i lavori pubblici di provvedere a mezzo di suoi commissari all'amministrazione di tutti gli Istituti autonomi per case popolari che a suo insindacabile giudizio non siano in grado di regolarmente funzionare, in dipendenza dello stato di guerra.

[2]I commissari ministeriali nominati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i poteri attribuiti dalle leggi e dagli statuti ai presidenti ed ai Consigli di amministrazione degli Istituti.

[3]Con lo stesso decreto Ministeriale di nomina dei commissari sono fissati i termini della loro gestione, durante la quale le funzioni dei Consigli di amministrazione e dei presidenti restano sospese. I detti termini possono essere prorogati.

Testo in vigore dal 10 settembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1224~art2 · fonte del testo

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