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[1]I termini previsti dallo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, e dai singoli statuti degli Istituti autonomi per case popolari, per la permanenza in carica dei presidenti, vice presidenti, consiglieri di amministrazione e sindaci degli Istituti medesimi sono prorogati per tutta la durata della guerra e fino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

[2]Resta ugualmente prorogato per tutto il suindicato periodo il termine previsto dall'art. 5 del R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, per la permanenza in carica dei membri del Consiglio del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari.

Testo in vigore dal 10 settembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1224~art1 · fonte del testo

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