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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni per l'attuazione della presente legge a datare dalla sua approvazione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Luzzatti
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 11 luglio 1910 al 9 maggio 2025
