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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]La nota alla voce 604-A/1, della tariffa generale dei dazi doganali, e' modificata come appresso:
[9]«Il legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), e' ammesso fino al 31 dicembre 1940-XIX all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un quantitativo di quintali 4.100.000, sotto l'osservanza delle formalita' e cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.
[10]«Ai fini della disposizione del comma precedente, si considera come rozzo il legno semplicemente spaccato».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Dalla Zona di operazioni, addi' 21 giugno 1940-XVIII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Di Revel - Tassinari - Ricci - Riccardi
[15]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
