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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Per l'anno 1941 e a partire dal 1° gennaio, e' consentita la importazione in esenzione da dazio doganale di quintali 4.100.000 di legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) sotto la osservanza delle formalita' e delle cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.
[9]Ai fini della disposizione del comma precedente, si considera come rozzo il legno semplicemente spaccato.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 25 luglio 1941-XIX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Di Revel - Tassinari - Ricci - Riccardi
[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 11 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
