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[1]Alla sottovoce n. 806-b della tariffa generale dei dazi doganali - «Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche, altre» - e' aggiunta la seguente nota:
[2]Le pelli di coniglio e quelle di lepre, destinate alla secretatura per il taglio del pelo e per successivo impiego ad usi diversi dalla pellicceria, sono ammesse in esenzione da dazio (specifico e sul valore), sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 14 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
