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[1]Il frumento (voce 64 della vigente tariffa doganale), il granturco (voce 67), le granaglie non nominate (voce 69), non atti all'alimentazione umana e destinati all'alimentazione del pollame, sono ammessi alla importazione nel Regno in esenzione da diritti di confine.
[2]Il Ministro per le finanze determinera' la modalita' e le cautele per l'applicazione della concessione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
