Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I rottami metallici di qualsiasi specie di provenienza dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dalle Isole italiane dell'Egeo, da Zara e dalla Zona franca del Carnaro sono ammessi, per la durata della guerra, alla importazione nel territorio doganale del Regno in esenzione da diritti di confine.

[2]Sono da considerare per le dette provenienze come rottami anche i lavori di qualsiasi metallo, purche' siano deteriorati ed inservibili all'uso loro proprio o vengano resi tali sotto vigilanza doganale.

Testo in vigore dal 3 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-01-20;162~art1 · fonte del testo

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