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[1]I rottami metallici di qualsiasi specie di provenienza dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dalle Isole italiane dell'Egeo, da Zara e dalla Zona franca del Carnaro sono ammessi, per la durata della guerra, alla importazione nel territorio doganale del Regno in esenzione da diritti di confine.
[2]Sono da considerare per le dette provenienze come rottami anche i lavori di qualsiasi metallo, purche' siano deteriorati ed inservibili all'uso loro proprio o vengano resi tali sotto vigilanza doganale.
Testo in vigore dal 3 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
