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[1]All'art. 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successivamente modificata, e' aggiunto il seguente comma:
[2]«19° - Potra' inoltre essere concessa l'esenzione totale dai dazi d'entrata per gli avanzi di bordo costituiti da prodotti alimentari e loro residui, non piu' adatti per l'alimentazione umana, sotto l'osservanza delle formalita' e cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze».
Testo in vigore dal 27 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
