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Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito il "Fondo di solidarieta' nazionale della pesca" con la dotazione complessiva di lire 24.450 milioni per l'anno 1992. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione da parte del Ministro della marina mercantile, in caso di calamita' naturali o di avversita' meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compresso i bilanci economici delle imprese e delle cooper- ative della pesca, a titolo di pronto intervento, di contributi a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subi'to gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende. Agli effetti della presente legge, ai pescatori sono equiparati gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori ed i mitilicoltori, singoli o associati.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1992 al 14 giugno 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;72~art1 · fonte del testo

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