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[1]Il regolamento in esecuzione della presente legge stabilira' le norme per dare un'equa rappresentanza nel Consiglio di amministrazione ad altri enti, i quali concorressero con assegni fissi ad aumentare la dotazione del Politecnico.
[2]Ad eccezione del direttore del Politecnico nessuno puo' appartenere contemporaneamente ai due Consigli di cui all'art. 6.
[3]Non possono similmente appartenere insieme al Consiglio di amministrazione coloro tra i quali esistono le incompatibilita' di cui all'art. 24 della legge comunale e provinciale.
Testo in vigore dal 18 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
