Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il R. Politecnico provvedra':

[2]1° all'amministrazione dei fondi e proventi di cui all'articolo precedente;

[3]2° al pagamento degli stipendi del personale con i relativi aumenti, nonche' all'onere delle pensioni;

[4]3° alla conservazione delle collezioni e del materiale scientifico ed al loro incremento;

[5]4° alla manutenzione, conservazione ed incremento degli stabili ad esso destinati;

[6]5° e infine a tutte le spese di qualunque natura necessarie per ottenere i fini indicati nell'art. 2.

Testo in vigore dal 18 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-08;321~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari