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[1]Il R. Politecnico provvedra':
[2]1° all'amministrazione dei fondi e proventi di cui all'articolo precedente;
[3]2° al pagamento degli stipendi del personale con i relativi aumenti, nonche' all'onere delle pensioni;
[4]3° alla conservazione delle collezioni e del materiale scientifico ed al loro incremento;
[5]4° alla manutenzione, conservazione ed incremento degli stabili ad esso destinati;
[6]5° e infine a tutte le spese di qualunque natura necessarie per ottenere i fini indicati nell'art. 2.
Testo in vigore dal 18 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
