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[1]Sono messi inoltre a disposizione del R. Politecnico, per raggiungere i fini e sostenere gli oneri, che gli sono deferiti dalla presente legge, i proventi sotto enumerati:
[2]1° contributo governativo di annue L. 303,593 98 corrispondente al totale degli stanziamenti per dotazioni, stipendi del personale di ruolo coi relativi aumenti quinquennali e sessennali, ed assegni al personale straordinario della R. scuola d'applicazione per gli ingegneri e del R. Museo industriale italiano al 1° luglio 1906;
[3]2° contributo della provincia di Torino di annue L. 35,000;
[4]3° contributo del comune di Torino di annue L. 35,000;
[5]4° le tasse di studio governative (esclusa quella di diploma), le tasse interne, i diritti di segreteria e le somme introitate per esperienze in servizio dei privati e delle pubbliche amministrazioni;
[6]5° i lasciti, le donazioni e gli ulteriori contributi di enti e di privati;
[7]Per quanto concerne la destinazione dei proventi delle tasse scolastiche non sono applicabili al R. Politecnico gli articoli 4 e 5 della legge 28 maggio 1903, n. 224;
Testo in vigore dal 18 luglio 1906 al 29 maggio 1923
