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[1]Rispetto alle tasse di registro, e bollo tutti gli atti e contratti dell'amministrazione del R. Politecnico sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle amministrazioni dello Stato.
[2]Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'art. 4, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e contributi dei privati.
Testo in vigore dal 18 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
