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[1]La nomina degli incaricati e' fatta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio didattico o col parere favorevole del medesimo.

[2]La nomina degli assistenti e' fatta dal Consiglio di amministrazione su proposta degli insegnanti delle rispettive materie.

[3]Spetta pure al Consiglio di amministrazione la nomina del personale non insegnante.

[4]Il personale non insegnante ha i medesimi diritti e i medesimi doveri che gl'impiegati di egual grado dello Stato e riceve gli aumenti dello stipendio a norma di legge.

Testo in vigore dal 18 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-08;321~art14 · fonte del testo

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