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[1]Per il conferimento delle cattedre a professori ordinari e straordinari saranno seguite le norme delle leggi dei regolamenti per l'istruzione superiore.
[2]I professori del Politecnico sono equiparati ai professori del medesimo grado delle Regie Universita' e nominati con le medesime forme; godono dei medesimi stipendi coi relativi aumenti ed hanno i medesimi diritti e doveri.
Testo in vigore dal 18 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
