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[1]Nel mese di giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione, sentito il direttore, compila e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo per l'anno scolastico seguente, al ministro della pubblica istruzione, il quale provvede con decisione motivata. Se il ministro non provvede entro il mese di agosto successivo, il bilancio si intende approvato.
[2]Col bilancio si possono istituire nuovi corsi. Quando i nuovi corsi dovessero condurre a nuovi diplomi, l'istituzione non potra' farsi che con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione pubblica.
Testo in vigore dal 18 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
