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[1]Alle spese per la fondazione ed il funzionamento dell'Istituto di studi garibaldini, sara' provveduto mediante un apposito stanziamento di lire centomila annue, da inscriversi, fino dal corrente esercizio 1938-XVI-1939-XVII, nei capitoli del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, concernenti le spese per le Accademie e le Biblioteche.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 gennaio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel - Bottai
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 25 febbraio 1939 al 16 dicembre 2009
