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[1]Per la chiamata dei militari dal congedo illimitato, nei casi previsti dal precedente articolo, saranno osservate le seguenti norme:
[2]1° I primi ad essere chiamati sono i secondi contingenti delle classi che trovansi sotto le armi, cominciando dalle classi piu' giovani;
[3]2° Si chiameranno in seguito contemporaneamente ambidue i contingenti di ciascuna classe tra quelle che hanno gia' compiuta la loro parte di ferma in servizio attivo, cominciando dalle classi piu' giovani e procedendo per ordine a quelle piu' antiche.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
