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[1]I militari del Corpo Reale Equipaggi, si' del primo che del secondo contingente, in congedo illimitato, possono, per Decreto Reale, essere chiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di straordinarie ed imperiose esigenze del servizio.

[2]L'ordine di richiamo dei militari del Corpo Reale Equipaggi dal congedo illimitato verra' pubblicato in tutti i Comuni del Regno.

[3]I militari richiamati dal congedo illimitato, i quali vengano per la prima volta a prestare servizio effettivo nel Corpo Reale Equipaggi, saranno assegnati alle rispettive categorie del medesimo, in conformita' del secondo paragrafo dell'articolo 5 della presente Legge.

Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-08-18;427~art97 · fonte del testo

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