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[1]Coloro che abbiano prestato, ancorche' in varie riprese, otto anni di servizio effettivo, a tenore dei precedenti articoli 91 e 92, ottengono in tempo di pace l'assoluto congedo.
[2]Potranno pero' essere trattenuti sotto le armi anche dopo compiti gli otto anni di servizio, se non siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui vi furono ricevuti dopo una chiamata straordinaria.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
