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I militari del Corpo Reale Equipaggi, spirata la loro ferma obbligatoria stabilita dalla presente Legge, sono provveduti di congedo assoluto, a meno che vengano ammessi a contrarne una nuova, giusta il disposto del precedente articolo 86, o siano riassoldati con premio.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
