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[1]Non e' computato nella ferma il tempo percorso dai militari in istato di diserzione o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, ne' quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo scorso a titolo di punizione in un Corpo disciplinare.
[2]Nel computo del tempo da restituirsi per i motivi ora detti, le frazioni di anno sono valutate per anni interi. Cosi' chi deve restituire 12 mesi o meno, va trasferito alla classe di leva successiva alla propria per seguirne interamente la sorte; chi deve restituire piu' di 12 mesi e non piu' di 24 mesi, va trasferito alla seconda classe successiva alla propria, e cosi' di seguito.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
