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[1]Contraggono la ferma temporanea gli inscritti di leva, i cambi di fratello e chiunque si arruoli volontariamente.
[2]Contraggono la ferma permanente coloro che ne fanno domanda, ed i volontari provenienti dalle Scuole od Istituti militari della Marina.
[3]La ferma di questi volontari decorre dal giorno della loro uscita dalla Scuola od Istituto predetto, dopo l'eta' di 17 anni compiuti.
[4]La ferma di quelli che si arruolano volontariamente, in base al precedente articolo 85, decorre dal giorno del loro arruolamento.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
