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[1]La ferma di servizio per gli individui del primo contingente del Corpo Reale Equipaggi e' di due specie: l'una temporanea, l'altra permanente.
[2]Entrambe cominciano dal giorno dell'effettivo arruolamento, salva l'eccezione specificata al successivo articolo 92.
[3]La durata della ferma temporanea e' di anni 10, e si compie in tempo di pace con quattro anni di servizio attivo sotto le armi ed il restante in congedo illimitato.
[4]La ferma permanente e' di anni otto e si compie per intiero sotto le armi.
[5]Gli inscritti di leva assegnati al secondo contingente del Corpo Reale Equipaggi sono obbligati al servizio militare per dieci anni, che decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il 21° anno di eta'. Essi vengono lasciati in congedo illimitato, salvo il disposto del successivo articolo 97.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
