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[1]La ferma di servizio per gli individui del primo contingente del Corpo Reale Equipaggi e' di due specie: l'una temporanea, l'altra permanente.

[2]Entrambe cominciano dal giorno dell'effettivo arruolamento, salva l'eccezione specificata al successivo articolo 92.

[3]La durata della ferma temporanea e' di anni 10, e si compie in tempo di pace con quattro anni di servizio attivo sotto le armi ed il restante in congedo illimitato.

[4]La ferma permanente e' di anni otto e si compie per intiero sotto le armi.

[5]Gli inscritti di leva assegnati al secondo contingente del Corpo Reale Equipaggi sono obbligati al servizio militare per dieci anni, che decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il 21° anno di eta'. Essi vengono lasciati in congedo illimitato, salvo il disposto del successivo articolo 97.

Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-08-18;427~art91 · fonte del testo

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