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Qualora dopo l'arruolamento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'individuo che si arruolo' volontario, egli puo' essere ammesso, per determinazione del Ministro della Marina, al conseguimento del suo congedo assoluto.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
