Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono inscritti nelle liste della leva marittima i cittadini che abbiano le condizioni prescritte dall'articolo 3 della presente Legge, quelli che vi risultano in causa delle disposizioni contenute nei due precedenti articoli 7 e 8, nonche' coloro che sono indicati nel successivo articolo 49.
[2]Essi vengono cancellati dalle liste della leva di terra.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
