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[1]Per tutto il tempo nel quale i riassoldati con premio rimanessero in un Corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degli interessi del credito, di cui al precedente articolo 81, e' devoluto alle Casse degli Invalidi della Marina mercantile, ed e' ripartito in proporzione del numero dei contribuenti di ciascuna Cassa.
[2]I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito suddetto, il quale e' devoluto per intero alle Casse degl'Invalidi di Marina, e ripartito nel modo indicato nella prima parte di questo articolo.
[3]I disertori predetti, sia che si presentino spontanei, sia che vengano tradotti al Corpo, sono in obbligo di ultimare la nuova ferma contratta per causa del riassoldamento con premio.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
